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Apprendistato o "schiavitù"? Disaccordo sul nuovo testo unico

Il testo unico per la riforma dell’apprendistato, approvato dalle parti sociali, continua a far discutere. Alla posizione contraria di Fipe, Confcommercio e Confesercenti si unisce il cuoco Emanuele Esposito, che sottolinea il rischio che i giovani apprendisti finiscano per essere “schiavi a vita”

13 luglio 2011 | 11:34
Apprendistato o
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Apprendistato o "schiavitù"? Disaccordo sul nuovo testo unico

Il testo unico per la riforma dell’apprendistato, approvato dalle parti sociali, continua a far discutere. Alla posizione contraria di Fipe, Confcommercio e Confesercenti si unisce il cuoco Emanuele Esposito, che sottolinea il rischio che i giovani apprendisti finiscano per essere “schiavi a vita”

13 luglio 2011 | 11:34
 



C'è disaccordo sul testo unico per la riforma dell'apprendistato che, approvato pochi giorni fa dalla Conferenza Stato-Regioni, ha ottenuto il via libera anche dalle parti sociali. Sei i sindacati che hanno firmato unitariamente (Cgil, Cisl, Uil e Ugl), ma l'accordo è stato approvato anche da Confindustria, Confartigianato e Confapi. La riforma ora passerà al vaglio delle commissioni parlamentari e del Consiglio dei ministri che, sentite un'ultima volta le parti sociali, varerà il testo definitivo.

Alle numerose firme non si è unita quella di Abi (Associazione bancaria italiana), Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), Confcommercio, Confesercenti e Confetra (Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica). In particolare Confcommercio (di cui fa parte Fipe, la Federazione dei pubblici esercizi), ricordando come il 46,4% dei contratti di apprendistato riguarda il commercio e i servizi, lamenta una mancata condivisione di un principio che sanciva una distinzione di durata del contratto di apprendistato, a parità di figure professionali, tra l'artigianato e tutti gli altri settori economici. Confcommercio ha fatto sapere di essere disposta a sottoscrivere l'intesa che di nuovo verrà sottoposta alle parti sociali qualora, al termine dell'iter parlamentare, si introducano correttivi al testo idonei a garantire la parità di trattamento a tutti i settori economici.

Su questo tema si è espresso il cuoco italiano Emanuele Esposito, che dall'Arabia Saudita si schiera a fianco di Fipe e Confesercenti. Riportiamo qui di seguito il suo intervento.

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Se questo è il futuro dell'Italia allora meglio prepararsi alla fuga. Ritengo che sia una vergogna, e hanno fatto bene sia la Confesercenti che la Fipe a non firmare questo testo, perché non solo non dà una mano ai giovani ma li rende schiavi a vita. In un mio precedente articolo avevo già affrontato l'argomento dell'apprendistato. In primis bisogna stabilire un tempo, dal momento in cui inizia a quando termina. Si può stabilire solo con l'effettivo lavoro e studio, con la partecipazione della scuola.

La mia idea è quella che il ragazzo una volta che inizia gli studi professionali avrà anche l'obbligo di fare 30 ore mensili in una struttura, dove non verrà retribuito poiché rientrerà nel metodo di studio scolastico, alla fine dell'anno. La struttura, oltre ad informare periodicamente la scuola dei progressi e delle presenze, avrà l'obbligo di assumere l'apprendista-studente per tutto l'arco estivo, retribuito secondo le leggi vigenti e con contatto a tempo determinato. Questo sistema durerà per tutto il triennio scolastico. Ovvio che la struttura può richiedere il cambio in caso di voti teorici e pratici bassi, al termine dei tre anni di qualifica lo studente, come avviene oggi, può decidere se continuare gli studi o no, o farsi assumere dalla stessa struttura con contratto di apprendistato da professionista.

Con questo sistema non solo lo studente non perde anni di studio ma non perde nemmeno anni di lavoro, poiché finita la scuola è pronto ad inserirsi nel mondo del lavoro avendo acquisito un'esperienza seppur minima ma che gli può garantire una professionalità futura. Il testo così presentato mostra delle lacune in termini di diritti del lavoratore, come si fa a pensare che un lavoratore a 29 anni si considera un apprendista? è evidente che il testo privilegia il datore di lavoro e non garantisce nessun futuro al lavoratore. La mia idea è in un certo qual mondo riprendere quello che una volta si chiamava la scuola di arte e mestieri che oggi praticamente non esiste più, poiché è stata assorbita dagli Istituti professionali che così come sono non possono andare, perché ti danno le nozioni teoriche ma non tecniche, per questo io credo che l'apprendistato dovrebbe esercitarsi durante gli anni scolastici e non dopo, anche perché si rischia di fare di questo contratto una formula per raggirare la legge in materia contrattuale in particolare in certe categorie come il settore turistico, contratto che di fatto non esiste.

Voglio sperare che sia la Confesercenti che la Fipe daranno battaglia fino in fondo affinché questo testo venga modificato non solo nella parte della durata, ma nella sua forma.

Emanuele Esposito
General manager de Il Villaggio - Jeddah (Arabia Saudita)


Di seguito ricordiamo in sintesi i punti e le agevolazioni della riforma dell'apprendistato.

LE FORMULA
- Apprendistato per qualifica professionale. Età minima: 15 anni. Può riguardare tutti i settori di attività. Durata non superiore ai tre anni.
- Apprendistato professionalizzante. Età: tra i 18 e i 29 anni. Può essere utilizzato anche nel pubblico impiego. Durata massima tre anni. Durata minima rimessa ai contratti collettivi nazionali, 120 le ore di formazione.
- Apprendistato di alta formazione e ricerca. Età: tra i 18 e i 29 anni, applicabile anche per il praticantato per professioni ordinistiche (es.: avvocati, giornalisti)

LA STIPULA
- Il datore di lavoro può inquadrare l'apprendista fino a due livelli inferiori alla categoria spettante o stabilire una retribuzione percentuale all'anzianità di servizio.

LE AGEVOLAZIONI
- Possibile portare in deduzioni ai fini Irap le spese per i lavoratori assunti come apprendisti.
- Possibile assumere, come apprendisti, anche i lavoratori in mobilità. Il datore di lavoro può cumulare il 50% dell'indennità di mobilità spettante al lavoratore per ogni mensilità corrisposta.
- Fino a 9 dipendenti. Aliquota di contribuzione pari all'1,5% della retribuzione nel primo anno; al 3% per il secondo; al 10% per il terzo.
- Oltre 9 dipendenti. La contribuzione è pari al 10%.


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