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Lavoratori autonomi occasionali, nuovi obblighi prima di iniziare

Istituito l'obbligo di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, mediante sms o posta elettronica, dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali

di Luca Ronzoni
12 gennaio 2022 | 11:35

Lavoratori autonomi occasionali, nuovi obblighi prima di iniziare

Istituito l'obbligo di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, mediante sms o posta elettronica, dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali

di Luca Ronzoni
12 gennaio 2022 | 11:35

La Legge di conversione del Decreto fiscale ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva nel caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali a decorrere dal 21 dicembre 2021. Più precisamente, l’articolo 13 del decreto legge 146 del 2021, modificando l’articolo 14 del decreto legislativo 81/2008, ha previsto un obbligo di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, mediante Sms o posta elettronica, dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali, con le modalità operative di cui all’articolo 15 Decreto legislativo 81/2015, già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

Nuovi accordi per il lavoro autonomo

Le prime indicazioni sulla norma

Con una nota, protocollata l'11 gennaio, sono state fornite le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell'obbligo che riguarda non solo i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione, ma anche quelli ancora in corso alla data di emanazione della Nota.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data dell’11.01.2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione dovrà essere effettuata entro i 7 giorni di calendario successivi alla pubblicazione della nota, e cioè entro il 18 gennaio.

Per tutti i rapporti avviati dopo l’11-01-2022 (ovvero dopo la pubblicazione della nota), restano ferme le regole ordinarie, secondo le quali la comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

La nota ricorda che la norma richiama le modalità operative previste in relazione ai rapporti di lavoro intermittente, ragion per cui gli applicativi già in uso saranno aggiornati o integrati per consentire di adempiere ai nuovi obblighi.

Specifiche per le more

Nelle more, la comunicazione deve essere effettuata attraverso l’invio di una e-mail allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale. Si tratta di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata, ragion per cui il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.
Il corpo della mail (alla quale non va quindi allegato alcun documento) deve richiamare le seguenti informazioni, in assenza delle quali la comunicazione sarà considerata omessa:


- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (per esempio un giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
- l'ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell’incarico.
La Nota precisa, inoltre, che la disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ovvero i lavoratori le cui prestazioni sono disciplinate dall’articolo 2222 del Codice civile e i cui compensi, dal punto di vista fiscale, sono sottoposti al regime fiscale (di cui all’articolo 67, comma 1, lett. l), Tuir.

Sono invece esclusi dall'obbligo:

- Le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate (che fanno riferimento all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 81/2015), peraltro già oggetto di comunicazione preventiva (ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto legge 510/1996);
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’articolo 54-bis del decreto legge 50/2017 (ovvero le "prestazioni occasionali”), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta nell'articolo 2229 del codice civile ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime Iva, la stessa deve ritenersi rientrante nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
- i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, rispetto ai quali sono già previsti specifici obblighi di comunicazione.

 

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Le sanzioni in caso di violazione

In caso di violazione degli obblighi in esame si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Le multe potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

Anche in considerazione del regime sanzionatorio stabilito dal legislatore si invita la clientela che abbia in carico rapporti di lavoro occasionale, a provvedere senza indugio, direttamente oppure prendendo contatto con il proprio Consulente del Lavoro, a effettuare la comunicazione in oggetto all’Ispettorato del Lavoro competente entro il prossimo 18 gennaio 2022.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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